Il messaggio n. 1817 del 10 maggio 2019, predisposto dall’INPS, rendo noto che la contribuzione aggiuntiva IVS a carico del datore di lavoro (prevista dall’articolo 3, comma 15, della legge 29 maggio 1982, n. 297), consistente nello 0,50% della retribuzione imponibile, fa parte dell’ambito di applicazione della riduzione contributiva sui premi di produttività, prevista dall’articolo 55 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Pubblicato Messaggio INPS n. 1817 del 10 maggio 2019
Ne consegue che, seguendo i dettami relativi all’incidenza su tale aliquota aggiuntiva dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello, i datori di lavoro che godono della riduzione contributiva sui premi di produttività (20 punti percentuali IVS) possono applicare tale riduzione anche sull’aliquota aggiuntiva dello 0,50% prevista dall’articolo 3 della citata legge n. 297/1982.
Alla luce del fatto che il comma 16 del citato articolo 3, il quale prevede una detrazione dalla quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo, permette che una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS sul premio, il datore di lavoro non debba operare il correlato abbattimento sulla quota annua del trattamento di fine rapporto del lavoratore.