CNAI
  • Home
  • L’organizzazione
    • Chi Siamo
    • Contatti
  • Associarsi
    • Modalità
  • Area Lavoro
    • Relazioni Sindacali
    • CCNL per Categoria
    • Tabelle di Sintesi Contrattuali
    • Accordi Interconfederali
    • Apprendistato
  • Progetti
    • #verovaloreitaliano
    • Welfare Aziendale
    • Impresa e Territorio
    • Responsabilità Sociale di Impresa
  • Press
    • Centro Studi CNAI
    • Redazione
    • mediadv
  • Area Riservata
CNAI
  • Home
  • L’organizzazione
    • Chi Siamo
    • Contatti
  • Associarsi
    • Modalità
  • Area Lavoro
    • Relazioni Sindacali
    • CCNL per Categoria
    • Tabelle di Sintesi Contrattuali
    • Accordi Interconfederali
    • Apprendistato
  • Progetti
    • #verovaloreitaliano
    • Welfare Aziendale
    • Impresa e Territorio
    • Responsabilità Sociale di Impresa
  • Press
    • Centro Studi CNAI
    • Redazione
    • mediadv
  • Area Riservata
Home News Decontribuzione premi di produttività e contributo aggiuntivo IVS
Back Home

Decontribuzione premi di produttività e contributo aggiuntivo IVS

bycnai inNews posted on15 Maggio 2019
0
0
Decontribuzione premi di produttività e contributo aggiuntivo IVS

Il messaggio n. 1817 del 10 maggio 2019, predisposto dall’INPS, rendo noto che la contribuzione aggiuntiva IVS a carico del datore di lavoro (prevista dall’articolo 3, comma 15, della legge 29 maggio 1982, n. 297), consistente nello 0,50% della retribuzione imponibile, fa parte dell’ambito di applicazione della riduzione contributiva sui premi di produttività, prevista dall’articolo 55 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Pubblicato Messaggio INPS n. 1817 del 10 maggio 2019

Ne consegue che, seguendo i dettami relativi all’incidenza su tale aliquota aggiuntiva dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello, i datori di lavoro che godono della riduzione contributiva sui premi di produttività (20 punti percentuali IVS) possono applicare tale riduzione anche sull’aliquota aggiuntiva dello 0,50% prevista dall’articolo 3 della citata legge n. 297/1982.

Alla luce del fatto che il comma 16 del citato articolo 3, il quale prevede una detrazione dalla quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo, permette che una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS sul premio, il datore di lavoro non debba operare il correlato abbattimento sulla quota annua del trattamento di fine rapporto del lavoratore.

#impresa#premi#produttivitàlavoro
Share:

Previous

Vietata installazione impianti audiovisivi di controllo dei lavoratori senza espressa autorizzazione

Next

VERIFICA REQUISITI ONLINE PER ASSUNZIONI AGEVOLATE

Potrebbero interessarti anche

Criterio valutazione omissione contributiva
14 Giugno 2019
Criterio valutazione omissione contributiva
No Comments
Chiarimenti su split payment ed cessione di beni
12 Febbraio 2019
Chiarimenti su split payment ed cessione di beni
No Comments
4 Settembre 2019
Istituito tavolo operativo sul Caporalato
No Comments

News

  • 9 Novembre 2020
    COVID-19 – DECRETO RISTORI BIS
  • 20 Ottobre 2020
    NUOVE MISURE ANTI COVID-19 IN VIGORE DAL 19 OTTOBRE 2020
  • COVID-19 – DPCM 13 ottobre 2020
    14 Ottobre 2020
    COVID-19 – DPCM 13 ottobre 2020

Comunicati Stampa

  • 24 Ottobre 2022
    Auguri al nuovo Governo
  • 2 Luglio 2020
    PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE E BLOCCO DEI LICENZIAMENTI
  • 29 Giugno 2020
    DIFFIDA PER LA FORZOSA ISCRIZIONE AL FSBA

Archivi

Coordinamento Nazionale
Associazioni Imprenditori

Contatti

Viale Abruzzo, 225  – 66100 Chieti (CH)
Tel.: 0871.540093
cnai@cnai.it

Note Legali
Policy
Cookie Policy

Copyright © 2018 Evatheme. All Rights Reserved.