La nota n. 1148 del 5 febbraio 2019 prubblicata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) vuole fornire un’integrazione alla circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, rendendo disponibili ulteriori chiarimenti relativamente alle maggiorazioni su alcune sanzioni in materia di lavoro, previste dalla Legge 145/2018 (“Legge di Bilancio 2019”).
L’Ente, nello specifico, chiarisce il raddoppio delle maggiorazioni in caso di recidiva del datore di lavoro in quanto destinatario, nei 3 anni precedenti, di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Infatti, la disposizione sanziona la reiterazione dei “medesimi illeciti”, ovvero l’ulteriore mancato rispetto dello stesso precetto già trasgredito nel precedente triennio.
Per quel che concerne il soggetto destinatario delle maggiorazioni raddoppiate, il legislatore è ricorso all’espressione “datore di lavoro… destinatario di sanzioni amministrative o penali…”. Quindi, per la valutazione della presenza o meno della “recidiva”, il destinatario delle sanzioni deve essere individuato nel soggetto che, nell’ambito della medesima impresa, ha rivestito la qualità di:
– “trasgressore” (in caso di violazioni amministrative);
– “datore di lavoro” in caso di violazioni punite dal d.lgs. n. 81/2008.
Per la verifica della recidiva si dovranno considerare gli illeciti definitivamente accertati, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza in riferimento all’art. 8 bis della Legge n. 689/1981.
Questo perché, la nuova disciplina non prevede alcuna deroga al principio generale, a differenza di quanto accaduto – ad esempio – per l’art. 8, co. 2 lett. b), della Legge n. 199/2016 che ricomprende esplicitamente tutte le sanzioni amministrative “ancorché non definitive”.
Si ricorda che la definitività dell’illecito giunge:
– allo spirare del termine per impugnare l’ordinanza-ingiunzione ex art. 18 Legge n. 689/1981;
– nella ipotesi in cui sia pagata la sanzione ingiunta;
– al passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza.
Ne consegue che, per l’applicazione dell’aumento in questione, il significato da attribuire all’espressione “essere destinatario delle medesime sanzioni nel triennio precedente” è da considerarsi nell’accezione di essere stato destinatario di provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale va effettuato il calcolo della sanzione.
Annullano l’applicazione dell’aumento per la prevista recidiva, sempre, le eventualità di estinzione degli illeciti amministrativi contestati, nel caso in cui sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della Legge n. 689/1981, ai sensi di quanto disposto espressamente dal comma 4 dell’art. 8 bis, cui va equiparato il pagamento ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004.
Analogamente sono irrilevanti gli illeciti per i quali il contravventore abbia adempiuto alla prescrizione procedendo con i relativi pagamenti secondo quanto prescritto dagli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 758/1994 e dell’art. 15 del d.lgs. n. 124/2004.
Si precisa inoltre che gli illeciti pregressi rilevanti ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni in oggetto non devono essere occorsi a seguito dell’entrata in vigore della nuova disposizione in quanto, come ha chiarito la giurisprudenza per casi analoghi – come per quanto riguarda la recidiva per il reato sancito dall’art. 186 C.d.S. – si tratta di “una condizione che assolutamente non è stabilita dalla norma che si limita a prevedere una sanzione più gravosa per chi si trova nella situazione oggettiva di aver già commesso analoga violazione….ritenendo evidentemente tale situazione indice di maggiore pericolosità e meritevole di una sanzione maggiore” (Cass. Sez. IV Penale, 7 febbraio – 5 aprile 2013, n. 15913).