CNAI
  • Home
  • L’organizzazione
    • Chi Siamo
    • Contatti
  • Associarsi
    • Modalità
  • Area Lavoro
    • Relazioni Sindacali
    • CCNL per Categoria
    • Tabelle di Sintesi Contrattuali
    • Accordi Interconfederali
    • Apprendistato
  • Progetti
    • #verovaloreitaliano
    • Welfare Aziendale
    • Impresa e Territorio
    • Responsabilità Sociale di Impresa
  • Press
    • Centro Studi CNAI
    • Redazione
    • mediadv
  • Area Riservata
CNAI
  • Home
  • L’organizzazione
    • Chi Siamo
    • Contatti
  • Associarsi
    • Modalità
  • Area Lavoro
    • Relazioni Sindacali
    • CCNL per Categoria
    • Tabelle di Sintesi Contrattuali
    • Accordi Interconfederali
    • Apprendistato
  • Progetti
    • #verovaloreitaliano
    • Welfare Aziendale
    • Impresa e Territorio
    • Responsabilità Sociale di Impresa
  • Press
    • Centro Studi CNAI
    • Redazione
    • mediadv
  • Area Riservata
Home News Obbligo PEC per cancellazione dal Registro delle Imprese
Back Home

Obbligo PEC per cancellazione dal Registro delle Imprese

bycnai inNews posted on24 Gennaio 2019
0
0
Obbligo PEC per cancellazione dal Registro delle Imprese

Possono effettuare la cancellazione dal Registro delle Imprese anche le imprese prive di PEC. Questa la posizione del MISE, il quale, attraverso la Circolare 3712C del 17 gennaio 2019, ha reso alcune delucidazioni in risposta ad un quesito posto dalla Camera di Commercio di Bari.

 

La Camera di Commercio, nello specifico, chiedeva se quanto affermato con la Circolare ministeriale n. 3664/C del 2 dicembre 2013, debba continuarsi regolarmente ad applicare dall’Ufficio del Registro delle Imprese: riguardo al procedimento che prevede la sospensione di tutte le domande di iscrizione presentate all’ufficio da parte delle imprese individuali, che risultino prive di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, valido ed attivo, eccezion fatta per quelle che richiedano la loro cancellazione dal Registro delle Imprese.

Il Ministero precisando che, ad oggi, passati diversi anni dall’insorgenza dell’obbligo di comunicare la PEC, non dovrebbe più prospettarsi l’ipotesi di un’impresa che ancora non abbia comunicato il proprio indirizzo PEC, ha stabilito che «la norma non specifica che l’obbligo di comunicare la PEC sussista solo nel caso di imprese attive», e pertanto, «le conclusioni cui si è giunti per le imprese individuali e cioè che si procede in ogni caso all’iscrizione dell’istanza di cancellazione presentata da un’impresa individuale anche nel caso in cui l’impresa in questione non abbia comunicato l’indirizzo PEC, possono ritenersi estensibili anche alle società», ritenendo quindi «sostenibile la necessità di procedere in ogni caso all’iscrizione delle istanze di cancellazione dal Registro delle imprese sia per le imprese individuali che per quelle societarie anche in carenza dell’indirizzo PEC».

#22gennaio#imprese#pec#registrolavoro
Share:

Previous

Interpello nuovi investimenti: soglia a 20 milioni

Next

Scadenza 31 gennaio 2019 prospetto occupazionale Collocamento obbligatorio

Potrebbero interessarti anche

Dal 13 dicembre, nuovi standard Comunicazioni obbligatorie
5 Dicembre 2019
Dal 13 dicembre, nuovi standard Comunicazioni obbligatorie
No Comments
Incentivo Occupazione Sviluppo Sud
30 Aprile 2019
Incentivo Occupazione Sviluppo Sud
No Comments
14 Marzo 2019
Proroga per spesometro, esterometro e LIPE
No Comments

News

  • 9 Novembre 2020
    COVID-19 – DECRETO RISTORI BIS
  • 20 Ottobre 2020
    NUOVE MISURE ANTI COVID-19 IN VIGORE DAL 19 OTTOBRE 2020
  • COVID-19 – DPCM 13 ottobre 2020
    14 Ottobre 2020
    COVID-19 – DPCM 13 ottobre 2020

Comunicati Stampa

  • 24 Ottobre 2022
    Auguri al nuovo Governo
  • 2 Luglio 2020
    PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE E BLOCCO DEI LICENZIAMENTI
  • 29 Giugno 2020
    DIFFIDA PER LA FORZOSA ISCRIZIONE AL FSBA

Archivi

Coordinamento Nazionale
Associazioni Imprenditori

Contatti

Viale Abruzzo, 225  – 66100 Chieti (CH)
Tel.: 0871.540093
cnai@cnai.it

Note Legali
Policy
Cookie Policy

Copyright © 2018 Evatheme. All Rights Reserved.