Pubblicato Interpello Ag. delle Entrate n.164 del 28 dicembre 2018
L’interpello n. 164 del 28 dicembre 2018, predisposto dall’Agenzia delle Entrate risolve un quesito relativo alla cumulabilità del contributo cd “Bonus Asilo nido” ed il Welfare aziendale.
A fronte del fatto che il bonus asilo nido, per chiara previsione di legge, non risulti cumulabile con la detrazione d’imposta prevista per le spese per la frequenza di asili nido, l’istante interroga se il bonus in oggetto sia, al contrario, cumulabile con il beneficio fiscale previsto dall’articolo 51, comma 2, lett. f-bis), del TUIR, anche nell’ipotesi di sostituzione del premio di produttività; ovvero se la citata ultima disposizione sia applicabile per la sola parte di spesa non ricompresa nel bonus asilo nido.
Questa la posizione dell’Agenzia delle Entrate:
“…Ciò considerato, nella fattispecie in esame si ritiene che non possa trovare applicazione il regime esentativo di cui alla più volte citata lett. f-bis), in quanto le spese per la frequenza dell’asilo nido non sono rimaste effettivamente a carico dell’istante, dal momento che, per tali oneri, quest’ultimo ha ricevuto dall’INPS il “bonus asilo nido”, per un importo pari ad euro 1.000, che non ha concorso a formare il reddito imponibile dell’istante.
Conseguentemente, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, di cui alla più volte citata lett. f-bis) del TUIR, opererà solo sulla differenza tra l’importo del rimborso erogato datore di lavoro e quello relativo al contributo erogato dall’INPS.
Solo in tale ultima ipotesi, infatti, le somme erogate dal datore di lavoro rispondono alla finalità di eduzione e istruzione e le spese per la frequenza dell’asilo nido risultano effettivamente rimaste a carico del lavoratore.
Infine, si fa presente che ad analoghe conclusioni si perviene anche qualora il rimborso delle spese per la frequenza dell’asilo nido è corrisposto in sostituzione del premio di risultato, erogato ai sensi dell’art. 1, commi 182-189, della legge n. 208 del 2015 (legge Stabilità 2016) e ss.mm.”