Pubblicata Risposta Ag. delle Entrate a Interpello n. 61 del 5 novembre 2018
La Risposta n. 61 da parte dell’Agenzia delle Entrate del 5 novembre 2018 ha reso disponibili alcune delucidazioni relative alla cessione del credito
corrispondente alla detrazione per opere di riqualificazione energetica, secondo quanto stabilito dall’art. 14, D.L. n. 63/2013.
Nello specifico l’Ente ha precisato che:
“la cessione del credito d’imposta deve essere limitata ad un solo passaggio successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto;
i soggetti privati, ai quali il credito può essere ceduto, devono comunque essere “collegati” al rapporto che ha dato origine alla detrazione.”
Nella fattispecie, il collegamento con il rapporto che ha generato la detrazione deve essere evidente anche per la società che fornisce il personale
nell’ipotesi di contratto di somministrazione di lavoro a beneficio di aziende che hanno svolto attività agevolate.
Ne consegue che la detrazione potrà essere ceduta a beneficio dell’agenzia di somministrazione anche qualora questa partecipi ad un’associazione temporanea di imprese per l’assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito.