Pubblicato Interpello Min. del Lavoro n.6 del 24 ottobre 2018 –
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto, attraverso l’interpello n. 6 del 24 ottobre 2018, all’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A.) per quel che concerne la possibilità di avitare l’applicazione, al lavoratore intermittente, la disciplina in materia di orario di lavoro, qualora si fosse nella situazione di lavoro straordinario eccedente le 40 ore settimanali, prevista dal D. Lgs. n. 66/2003, ma, al contrario, di ritenere la prestazione svolta come se fosse in regime di orario ordinario di lavoro, ovvero priva di maggiorazione.
L’Espressione del Ministero del Lavoro chiarisce che il contratto di lavoro intermittente per un’attività con esigenze e tempi non predeterminabili, non esclude l’applicazione delle disposizioni relative al tema di lavoro straordinario, con le relative maggiorazioni contributive, nel rispetto del D. Lgs. n. 66/2003 ed eventualmente del CCNL applicato al rapporto di lavoro in questione.